Balconi confinanti: si possono mettere piante, protezioni o divisioni?

2022-10-14 13:42:54 By : Ms. Tina Wang

Si possono mettere, sul confine fra le terrazze contigue, pareti divisori in legno o in plastica: la privacy prevale sul diritto alla veduta del vicino.

Hai un balcone direttamente confinante con quello del vicino. Tra i due spazi – di fatto contigui tra loro – non vi è alcuna divisione o protezione se non una bassa inferriata in metallo realizzata dall’originario costruttore. La presenza di semplici sbarre ben consente a ciascuno dei due di guardare al di là della sua proprietà senza alcuna tutela della privacy altrui. Se, ad esempio, inviti degli ospiti e state sul terrazzo, il tuo vicino ben potrebbe controllare ciò che fate e sentire quello che dite. La cosa non ti sta bene e decidi di mettere, sul punto di confine, una struttura in legno con piante rampicanti di plastica, tali da non consentire l’affaccio da un lato all’altro del balcone. In questo modo nessuno di voi potrà scorgere ciò che succede sulla proprietà altrui. Il confinante però si oppone: secondo lui, in questo modo, gli precludi aria e luce. Per tutelare la tua riservatezza, insomma, hai limitato il suo diritto di affaccio e di godere del panorama che, dal lato tuo, si vede meglio che dal suo. Peraltro, nel realizzare la costruzione non hai rispettato le distanze minime tra costruzioni. Chi dei due ha ragione? In caso di balconi confinanti, si possono mettere piante, protezioni o divisioni?La questione è stata affrontata di recente da una sentenza del Tribunale di Roma [1]. Ecco cosa hanno detto i giudici in merito.

Il codice civile [2] stabilisce precise regole sulle distanze e vedute tra proprietà confinanti. In particolare le costruzioni su fondi finitimi (ossia confinanti), se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Queste norme – si legge nella sentenza in commento – si applicano anche nei rapporti fra condomini dello stesso palazzo, ma devono sempre tenere conto di un’altra regola condominiale fondamentale: quella che consente a tutti i proprietari di utilizzare liberamente le parti comuni dell’edificio. In particolare, il codice civile [2] stabilisce che ciascun condomino può servizi degli spazi comuni a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Nello stesso tempo non è possibile realizzare costruzioni o altre opere sul balcone se alternano il decoro estetico della facciata dell’edificio.

Tutte queste norme devono essere tra loro coordinate per stabilire se sia possibile o meno mettere piante, protezioni o divisioni tra due balconi confinanti.

Secondo il tribunale di Roma, è ben possibile realizzare una parete divisoria tra i due balconi contigui anche se non vengono rispettate le distanze minime tra costruzioni imposte dalla legge. Infatti, sul diritto alla veduta del vicino prevale invece quello alla privacy e il diritto a utilizzare le parti comuni dello stabile, sempre che non si modifichi la loro destinazione, non si impedisca agli altri di fare lo stesso uso e non si violi l’estetica dell’edificio.

Resta dov’è la parete ricoperta di foglie di plastica che la vicina ha posto a ridosso della ringhiera che divide le due terrazze. Il condomino confinante deve accontentarsi di una veduta ridotta. È vero, sostiene il tribunale di Roma: le norme su distanze e vedute si applicano anche nei rapporti fra condomini, ma solo quando sono compatibili con l’applicazione delle norme sulle cose comune degli edifici. Ma in caso di contrasto prevalgono queste ultime anche perché in condominio bisogna ricercare un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di ciascun proprietario esclusivo.

E dunque, se il singolo proprietario si serve anche delle parti comuni dell’edificio per migliorare il godimento del proprio appartamento senza impedire agli altri il pari uso, sarebbe irragionevole obbligarlo anche all’osservanza di distanze e vedute nella rigida misura prevista dalla normativa in materia di rapporti di vicinato.

La sentenza è molto importante perché liberalizza le strutture di confine poste tra due balconi contigui, spesso separate con semplici vetri trasparenti o con ringhiere dalle quali è ben possibile vedere cosa succede dall’altro lato. Il vicino può allora installare una pergotenda o altra divisione per proteggere la propria riservatezza dagli sguardi indiscreti del confinante.

Buongiorno,avevo necessità di scaricare la sentenza menzionata nell’articolo “balconi confinanti:….piante ,protezioni o divisori?” Trib. Roma, sent. n. 1096/18. Non riesco a trovarla. Potete aiutarmi? Grazie Rosella

Buonasera, lo stesso criterio si può seguire per giardini confinanti? Cioè installare un divisorio tipo frangivento o simili, coerente con l’estetica e gradevole, che però diminuisca vista e luce del giardino confinante? (le proprietà sono autonome ma condividono i prerimetri: i giardini sono separati da muretto basso con sovrastante ringhiera di ferro)

grazie per l’attenzione, MS

Il mio nuovo vicino di casa ha senza preavviso installato una fioriera sul lato laterale sinistro del suo balcone esterno, prospiciente il lato laterale destro del mio balcone, contiguo ad una distanza di meno di 3 metri. Altezza, larghezza e densità di ripiani della fioriera ostruiscono la veduta del mare e dell’orizzonte dal mio balcone, di cui ho sempre goduto per oltre 40 anni, in un rapporto di buon vicinato con il precedente proprietario. E’ possibile che il mio diritto di veduta, consolidato nel tempo, possa essere liberamente leso in ragione di un presunto diritto di privacy del nuovo proprietario?

E se il vicino mette uno stendino i cui ganci sporgono nel mio balcone cosa posso fare?

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