Secondo bagno: ecco quali autorizzazioni servono

2022-10-09 16:32:33 By : Mr. Chuanbiao Xu

Avere due bagni nella stessa casa è un’esigenza davvero sentita per molte famiglie, non è necessario essere una famiglia numerosa per desiderare due servizi nella stessa abitazione. Infatti secondo bagno può anche essere il bagno in camera privato della stanza padronale. Una stanza di servizio riservata, dove dedicarsi al proprio relax. In ogni caso per realizzarlo occorre prestare attenzione alle norme vigenti ed ovviamente individuare lo spazio necessario per costruirlo.

Realizzare un nuovo bagno in aggiunta a quello esistente non è così complesso, ma è comunque necessario il supporto di un tecnico che presenti le pratiche edilizie necessarie.

La realizzazione del bagno nuovo comporta una variazione planimetrica, per cui è necessario presentare un permesso al l’Ufficio tecnico del Comune. Il caso più frequente è quello in cui il nuovo locale di servizio è compreso nell’appartamento esistente. In questi casi la pratica da presentare può essere o una CILA o una SCIA. 

Una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, viene richiesta quando l’intervento non interessa le parti strutturali dell’edificio. Se invece per realizzare l’intervento sono previste demolizioni importanti su porzioni murarie che hanno valenza strutturale, la pratica da presentare al comune è una SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Qualora invece il secondo bagno facesse parte di una nuova costruzione o meglio di un ampliamento volumetrico dell’abitazione, la pratica da presentare agli uffici comunali è il Permesso di costruire.

In tutti questi casi una volta terminati i lavori e realizzato il nuovo bagno, bisogna ricordarsi di presentare al catasto la pratica di variazione catastale, dato che il bagno aggiuntivo modifica la planimetria esistente incidendo sulla rendita dell’immobile.

Come realizzare un bagno in camera da letto

Altro aspetto importante da considerare quando si decide di costruire un bagno in più sono le dimensioni dello stesso.

Il Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 stabilisce a livello nazionale i requisiti e le caratteristiche di un bagno. La superficie minima del bagno principale di una abitazione è di 3.5 mq, un bagno secondario invece può anche essere più piccolo. Questo perché la stessa normativa richiede per il bagno principale la presenza in stanza di tutti gli elementi: wc, bidet, lavabo e vasca o doccia. Nel caso del bagno nuovo invece si può anche solo introdurre un lavabo e il wc e realizzare un semplice bagno di servizio.

In supporto a questa legge per ogni Comune vi sono i Regolamenti edilizi che stabiliscono regole più specifiche da questo punto di vista che il tecnico dovrà sicuramente tenere in considerazione.

Il requisito che non può cambiare tra bagno principale e secondario è l’altezza. Il DM 5 luglio 1975 stabilisce infatti che l’altezza principale del bagno secondario non possa essere al di sotto dei 240 cm. Questa regola vale anche nel caso in cui si realizzi un bagnetto nel sottotetto. In quel caso quindi il soffitto dovrà avere un’altezza media non inferiore ai 240 cm.

Il secondo bagno di casa :permessi e autorizzazioni – Unsplash Photo by Hemant Kanojiya

Quando si deve realizzare un bagno in più, il primo pensiero ricade nell’individuare lo spazio in cui ricavare i servizi igienici. Se si decide di realizzarlo in camera da letto bisogna fare attenzione ai metri quadri che si sottrae alla stanza perché una camera matrimoniale dovrà conservare i 14 mq minimi richiesti e una camera singola 9 mq.

Prima di decidere dove posizionare il nuovo bagnetto è opportuno prendere in considerazione gli impianti. 

Sebbene il bagno secondario possa essere collocato in qualunque punto della casa, la sua posizione è condizionata dalla presenza degli impianti idrici.

Se i servizi igienici che si vuole aggiungere sono vicini a quelli principali basta collegare le nuove tubature a quelle già esistenti. Se invece è distante è bene sapere che non potrà esserlo più di 4 – 5 metri dalla colonna di scarico.

Un’altra questione riguarda il rispetto dei rapporti aeroilluminanti. Molto spesso I regolamenti edilizi ammettono che il servizio igienico aggiuntivo a differenza di quello principale, possa essere privo di finestra purché illuminato e arieggiato artificialmente.

Bagno cieco: la normativa utile per la progettazione

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