Scarico acqua piovana sulle terrazze di proprietà

2022-10-13 08:14:53 By : Ms. Eco Zou

Accade sovente di notare l'esistenza di pluviali per lo scarico delle acque provenienti dal lastrico solare condominiale e cadenti su terrazzi a livello.

In che modo si qualifica lo scolo delle acque meteoriche così descritto?

Lo stato dei luoghi, così esistente fin dalla costruzione dell'edificio è modificabile? Se sì, su iniziativa di chi?

L'approfondimento sull'argomento ci viene suggerito da un nostro lettore, che ci scrive: «Lungo la facciata dell'edificio in condominio nel quale vivono scorrono dei pluviali che convogliano le acque meteoriche provenienti dal lastrico solare condominiale sulle terrazze a livello dei proprietari delle abitazioni ubicate al primo piano. Io sono tra questi proprietari e, faccio notare, la situazione è questa fin dalla costruzione del palazzo.

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Lo scolo delle acque, vista la conformazione dello stato dei luoghi, specie nel caso di piogge di forte intensità, fa sì che i terrazzi siano soggetti ad allagamento; ciò oltre che causare danni, contribuisce in modo determinante al più veloce logorio del piano di calpestio e dell'impermeabilizzazione dei terrazzi medesimi.

Che cosa si può e che cosa si deve fare?»

Innanzitutto è bene inquadrare la fattispecie concreta in una norma di legge. Sussunzione sotto una norma, si dice in gergo.

Lo scarico dell'acqua tramite dei pluviali può essere inquadrato nell'ambito delle servitù.

Ai sensi dell'art. 1027 c.c. la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

I due fondi prendono rispettivamente il nome di:

Si badi: si tratta di servitù prediale in quanto essa ha stretta connessione con predio, cioè con fondo e solo di riflesso col suo proprietario. Ciò fa sì che il diritto così descritto circoli assieme all'immobile a favore della quale è stabilita e contro quella che è gravata, ove trascritta, ovvero ove presente per destinazione del padre di famiglia, senza necessità di specifica menzione nell'atto.

Più nello specifico si tratta di una servitù di stillicidio, ossia del diritto per il proprietario del fondo dominante di far scolare le acque su quello servente. L'utilità è rappresentata proprio dallo scolo e quindi dalla possibilità di eliminare in questo modo le acque in eccesso.

Esattamente, si tratta di una servitù di stillicidio costituita per destinazione del padre di famiglia; anche sul punto vale la pena ricordare che:

«La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.»

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati (art. 1062 c.c.).

Nel caso di specie la destinazione del padre di famiglia è data dal fatto che il palazzo era così fin dall'origine (pluviali inclusi) e che quindi l'originario unico proprietario l'aveva lasciato in quel modo al momento della prima cessione e quindi della costituzione del condominio.

In questo contesto fattuale e giuridico, per riprendere le domande iniziali che cosa si può fare, che cosa si deve fare e chi deve farlo?

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Il proprietario del fondo servente non deve fare nulla per consentire l'esercizio della servitù (così detto principio servitus in facere consistere nequit).

Al contrario spettano al proprietario del fondo dominante (nel caso di specie il condominio) tutte le opere necessarie per conservare la servitù. Ciò è stabilito da un preciso articolo di legge, vale a dire l'art. 1069 c.c.

Queste ultime si sostanziano in tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'esercizio della servitù rende necessari per continuare ad utilizzarla.

D'altra parte non si può arrivare all'assurdo che la servitù distrugga il fondo servente.

Nessuna eccezione, cioè nessuna possibilità, per il proprietario del fondo servente di ottenere un alleggerimento della propria posizione, o meglio della posizione del proprio fondo? Non propriamente.

Recita l'art. 1068, secondo comma, c.c. «tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo».

Detta diversamente: se si è in grado di dimostrare che la servitù di stillicidio è divenuta gravosa in quel modo d'esercizio e v'è la possibilità di spostarla in altro luogo, sempre nel fondo servente (si pensi all'interramento del pluviale fino allo scarico), allora il titolare del fondo servente potrà chiederlo.

Unica soluzione? Non proprio: se esiste lo spazio, l'assemblea avrebbe sempre la possibilità di deliberare lo spostamento del pluviale in altro luogo (in proprietà comune) purché l'arrivo dello scarico resti inalterato.

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Buongiorno. Abbiamo comprato una casa con un terrazzo che ha il tubo di scarico dell'acqua piovana che scorre su un tetto da sempre che adesso e di un altro proprietario.( Quando abbiamo comprato la casa il proprietario era lo stesso sia del garage che della casa) (Tengo a dire che sotto il terrazzo era un garage che poi l'hanno trasformato in uso abitativo credo) Mi dice che dobbiamo far scorrere l'acqua da un altra parte.Da un punto di vista legale che possiamo fare?

Se ho ben capito se l'altra persona era il proprietario del tutto, allora il tubo può stare lì dov'è perché quella è una servitù.

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Il proprietario mi dice che è stillicidio.

Io resto convinto di quanto vi ho detto, ma magari un legale del posto, con un sopralluogo e lo studio delle carte può essere più preciso.

Scusate probabilmente no mi sono espresa bene con i proprietari.18 ani fa il proprietario era lo stesso del garage e della casa che abbiamo comprata. Adesso c'è un altro proprietario del garage

Abito 8 piano e ho un terrazzo a livello che funge da copertura agli appartamenti sottostanti. con foro di scolo delle acque meteoritiche che a sua volta diventa scolo del lastrico solare. Allagamenti costanti, ora dobbiamo ingrandire foro scolo sul mio terrazza come vengono ripartite spese. Considerando che è una servitù stillicidio?

Sono proprietaria di un appartamento al piano terra con un grande terrazzo al di sotto del quale vi è un grande garage privato. A ca. metà del terrazzo (lunghezza di ca 10 m) sporge dal parapetto dell'attico un doccione da cui scende l'acua piovana e non. Io ho sempre provveduto a fare impermeabilizzazioni e fughe ogni 2 anni. Ora nel garage sottostante al terrazzo si sono verificate infiltrazioni: la proprietaria del garage e i condominio sostengono che io debba intervenire. Io invece credo che vista la presenza di questo scarico del doccione (una vera cascata con piogge forti) la manutenzione ordinaria e straordinaria spetti al condominio e che sia necessaria la costruzione di un pluviale. Lei cosa ne pensa?

Buongiorno, Ho da poco acquistato un attico, originariamente il lastrico solare dell'edificio scaricava l'acqua piovana grazie ad un tubo posizionato nel muro che attraversava tutti gli appartamenti sino a raggiungere la strada. Per problematiche di infiltrazioni su un appartamento sottostante al nostro attico l'ex proprietario ha dato l'autorizzazione di fare scaricare il tubo dell'acqua piovana del lastrico solare nel proprio terrazzo. Così facendo il terrazzo ovviamente si è rovinato. Noi vorremo ripristinare la soluzione originaria con la scarico in strada. Volevo quindi sapere se è necessario convocare una assemblea condominiale o è un nostro diritto anche senza il consenso dei condomini stessi, e se è quindi una spesa che spetti al condominio a prescindere dal loro consenso. Grazie

Salve se mi può mandare una mail cosi le faccio vedere le foto del lavoro di deviazione del pluviale e mi dice se va bene

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Una servitù coattiva di passaggio. Quando si parla di servitù, spesso, il pensiero corre al classico esempio della necessità di passare sul fondo del proprio vicino per raggiungere la pubblica via.In

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